Cambio di Residenza
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le domande di variazione anagrafica (iscrizione per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'AIRE - Cambio di abitazione ) allo sportello comunale, per raccomandata, per fax o per via telematica
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lettera a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (disponibili in formato Word su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune di LONGOBUCCO con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).
■ MODALITA' DI INOLTRO
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
COMUNE DI LONGOBUCCO UFFICIO ANAGRAFE VIA Mazzini 2 87066 Comune di Longobucco (CS) | |
Fax al seguente numero: | 098371071 |
via Telematica utilizzando il seguente indirizzo di Posta elettronica: | |
ATTENZIONE
l'inoltro della domanda per via telematica è consentita al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione ( Opzione attualmente non disponibile );
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere necessariamente allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di richiesta; l'assenza della copia del documento di riconoscimento comporterà la non procedibilità dell'istanza.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
■ MODELLI DA UTILIZZARE
VERIFICHE D'UFFICIO
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà entro 2 (DUE) giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Successivamente l'Ufficiale d'Anagrafe Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata con le modalità sopra indicate senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio Piero Madeo
Comune di Longobucco