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Pubblicazioni di Matrimonio

 

 

Cosa è

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Come si fa I cittadini italiani devono consegnare i seguenti documenti:autocertificazione, redatta sull'apposito modulo a disposizione presso l'U.R.P. o lo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile);richiesta di pubblicazione alla casa comunale (fatta dal Parroco nel caso di matrimonio concordatario o dal Ministro di Culto nel caso di matrimonio acattolico) – in carta libera;stato di famiglia (nel caso di riconoscimento e/o legittimazione dei figli) – in carta libera;codice fiscale degli sposi;

L'accertamento sull'assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio è effettuato d'ufficio.Per i minori di età occorre la copia autentica del decreto di ammissione al matrimonio emesso dal Tribunale dei Minori – 

I cittadini stranieri devono consegnare i seguenti documenti:
certificato da far valere come atto di nascita; nulla osta al matrimonio (art. 116 del Codice Civile), dal quale devono risultare oltre le complete generalità del futuro sposo, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza. Entrambi i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente residente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelle con esenzione dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali). autocertificazione (qualora il futuro sposo sia residente in Italia).
Cosa occorre. Munito dell’intera documentazione, uno dei due futuri sposi, deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile per fissare l’appuntamento. Alla data convenuta, all’Ufficio di Stato Civile devono presentarsi i futuri sposi. I futuri sposi dovranno sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza. L’Ufficiale di Stato Civile, dopo la sottoscrizione dell’atto, se uno degli sposi non è residente a Borgomanero, provvede a trasmettere al Comune di residenza la richiesta di pubblicazione. La pubblicazione infatti deve essere eseguita in entrambi i Comuni degli sposi. Se gli sposi non vogliono contrarre matrimonio religioso, l’Ufficiale di Stato Civile consegna loro una domanda pre-stampata indirizzata al Sindaco, dove verranno indicati il luogo, il giorno e l’ora della celebrazione del matrimonio civile. L’Ufficio provvederà all’affissione della pubblicazione di matrimonio all’Albo Pretorio. Concluso il periodo di affissione e attesi ancora tre giorni, nel caso di cerimonia religiosa, il nulla osta al matrimonio sarà rilasciato agli sposi per la consegna al parroco. Chi la emette. Per richiederlo occorre presentarsi allo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile).

Quanto dura I documenti elencati hanno validità 6 mesi; al momento della richiesta di pubblicazione, la documentazione non dovrà avere una data anteriore a 180 giorni dal rilascio.

Dove Andare Ci si può presentare presso i Servizi Demografici ubicati presso il Palazzo Municipale al piano terreno in VIA MAZZINI 68

Quando

Il Servizio di Stato Civile è aperto:
Mattina dal  lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Pomeriggio Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per informazioni

 

Servizi Demografici (Stato Civile)
Addetti: Nina Grazia Pellegrino - Tonino Madeo - Pierino  De Vincenti 
Tel. 0983 72505 - fax 0983 71071
email:
demografici@pec.comunelongobucco.eu

Normativa di riferimento Art. 50 DPR 396/2000, Codice Civile

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Sig.r Antonio Piero Madeo

 

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Comune di Longobucco

P.IVA 00385040787
Tel. 0983 72505 - Fax 0983 71071
Via Mazzini, 2 - 87066 Longobucco (CS)

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